DIRETTORE RESPONSABILE: MARIO ROMANO

 
 

 

   

VIRGOLETTE e RESPONSABILITA' 

                   Innovativo orientamento della Cassazione

                             in tema di reato a mezzo stampa

               

di MANUELA ROMANO 

                     

 
   
 

         Pressocchè  generale ,  nell' ambito   del      giornalismo professionistico (e, in qualche caso, anche forense) la levata di scudi suscitata dalla recente pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite, con cui  è risultato ridefinito - e,  secondo alcuni, ristretto -     il  confine   del   diritto / dovere    di  cronaca   del giornalista-intervistatore.

        In realtà, con la pronuncia   pubblicata il  30 maggio u.s., i Giudici di legittimità  hanno affermato che riportare, sia pure in maniera testuale (e  tra virgolette),  le  parole di un intervistato   non assolve automaticamente l'autore dell'intervista, allorchè le parole riportate  consistano in affermazioni lesive  della reputazione altrui.

      Al di la' del primo impatto che l' innovativa pronuncia  può provocare, una sua  serena lettura  porta a ritenere che - salvo il caso di un riferimento a  fonte "autorevole" (ipotesi che  è espressamente prevista quale esimente, nella sentenza in commento) - il giornalista non  può  sottrarsi all'obbligo di osservare i principi deontologici (verità dei fatti narrati, interesse   pubblico  a   riportarli, civiltà   e contenutezza del linguaggio ),  in assenza dei quali, il riferimento  puro  e semplice  ( appunto    con le fatidiche virgolette), è  suscettibile di  apparire,  non  tanto una  forma  asettica di riferimento, quanto piuttosto una  certa condivisione del contenuto a sfondo diffamatorio, specialmente se alla frase incriminata (ovvero:incriminabile)  viene  conferita l'evidenza del titolo, che - com'è noto  - è, di norma, redazionale ed impegna, come tale,  l'Organo di stampa, oltre che  l'estensore dell'articolo.

      Visto  in una  simile  ottica , dunque, il principio sancito dal nuovo   orientamento    giurisprudenziale,   se  non    risulterà  appesantito da   ulteriori  interpretazioni giurisprudenziali  a sfondo    rigoristico ,  ben   potrà  valere   quale   stimolo  ad  autolimite,   capace  di accrescere ,  anzichè   affievolire ,   la credibilità  dello strumento giornalistico tradizionale e, perchè no, di quello audio-visivo e telematico, (di cui è espressione anche     il  nostro  spazio  di   stampa     forense),  caratterizzato da   maggiore immediatezza e contemporaneità di diffusione.    

 

 

   

 

 

 

 
   
   
 

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