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DIRETTORE RESPONSABILE: MARIO ROMANO |
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(aggiornamento nov. 2002) LICENZIAMENTO / effetti sospensivi della malattia
di OTTAVIO PANNONE |
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I |
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L'attuale situazione di crisi del mondo del lavoro ci porta sempre più ad approfondire aspetti e caratteristiche del rapporto lavorativo e, con l'occasione, intendiamo menzionare una interessante motivazione del Tribunale di Roma , ove il Magistrato - in una causa avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento - è stato chiamato a giudicare sugli effetti sospensivi della malattia, nel caso in cui - come sovente accade - la lettera di licenziamento spedita dal datore di lavoro si incrocia con il certificato medico inviato dal lavoratore. In presenza del divieto di licenziamento del lavoratore fino a quando non sia cessato lo stato di malattia, si è posto, quindi, il problema di individuare - con esattezza - il momento in cui si verifica l'effetto sospensivo del licenziamento , connesso all'insorgenza dello stato di malattia. Nella fattispecie portata all'esame del Giudicante , il datore sosteneva che la notifica del licenziamento sarebbe arrivata prima della comunicazione della consegna della certificazione medica ed avrebbe, quindi, impedito il verificarsi dell'effetto sospensivo. Il Tribunale , con pregevole statuizione certamente logica e condivisibile, nel valutare le diverse argomentazioni della vicenda , ha -à tra l'altro - affermato che l'impostazione della società trova in ogni caso ampia smentita nella ratio dell'art. 2110 del codice civile, posto che ciò che rileva ai fini della inefficacia del licenziamento non è il momento della ricezione della comunicazione del recesso da parte del lavoratore , quanto la preventiva insorgenza della malattia rispetto al recesso. In sostanza , l'efficacia del licenziamento opera in connessione con l'insorgenza, in concreto, dello stato di malattia. E - come afferma la motivazione indicata - tale momento è certificato dalla data della documentazione medica inviata nelle forme di legge all'azienda. Diversamente argomentando, si arriverebbe all'assurdo che la malattia produrrebbe effetti sul rapporto solo dal momento della ricezione del certificato medico, con la conseguenza che i giorni precedenti a tal ricezione diverrebbero giorni di assenza ingiustificata. Ma tale interpretazione risulterebbe illogica ed in contrasto con le specifiche disposizioni di cui all'art. 2110 c.c. e della normativa a tutela dello stato di salute dei lavoratori.
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