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Associazionismo,
associazione, associarsi: cosa si intende dal punto di vista umano?
Cosa comporta dal punto di vista sociale? Quali conseguenze in
termini giuridici?
Il
concetto di associazione ha radici lontane: esso deriva
dall’addizione tra ad e socius (compagno) ed
indica l’unione di più persone volta al conseguimento di un fine
o di un interesse comune, integrante un’entità con volontà
propria e distinta da quella dei singoli associati e formata dalla
somma delle singole volontà. L’associazione può essere
religiosa, politica, artistica, scientifica, morale, sportiva, di
beneficenza.
Sin
dall’antichità, sin dalla primigenia formazione della collettività
in qualche modo organizzata in comunità, l’uomo ha avvertito
l’esigenza di organizzarsi in gruppi, in aggregazioni sempre più
sofisticate che costituiscono la società civile.
Quest’ultima categoria, nella sua variegata composizione,
è portatrice di una serie innumerevole di valori, di cui promotore
e garante è in via originaria lo Stato, il quale agisce attraverso
l’azione politica e amministrativa per realizzare, oltre ai fini
essenziali comuni a tutti gli stati (sicurezza esterna e pace
interna), i fini ulteriori, rivolti a procurare un maggior benessere
alla collettività, per migliorare ed elevare le condizioni di vita
di tutti i cittadini: si tratta dei fini che caratterizzano il c.d.
welfare -state.
L’azione
posta in essere da questo modello di Stato, tuttavia, si è rivelata
inidonea a soddisfare la miriade di istanze sociali, di interessi di
cui sono portatori e titolari i singoli cittadini rispetto ai quali
la prestazione di servizi pubblici diviene insufficiente.
L’evoluzione
storica della nostra Repubblica ha, pertanto, dimostrato la necessità
di consentire un intreccio tra l’azione del pubblico e quella del
privato sì da consentire il coordinamento tra compiti di benessere,
istituti di partecipazione popolare e garanzie di libertà. Di qui
l’emersione di un terzo settore, mediano tra Stato e comunità, il
quale si è andato affermando come uno dei più forti meccanismi per
la difesa e lo sviluppo dei valori fondamentali. Di qui la rilevanza
politica e costituzionale del fenomeno associativo nella società
civile.
Il
“terzo settore” è composto da tutte quelle formazioni autonome
e volontarie di cittadini che perseguono con impegno ed efficacia la
salvaguardia dei diritti umani. Si pensi alla promozione e alla
organizzazione di campagne in favore di soggetti disagiati (non
vedenti, disabili, minori); si pensi alle attività di promozione
della cultura e dello sviluppo sociale, scientifico ed economico
della collettività; si pensi all’opera di sensibilizzazione e
alle battaglie sociali promosse dalle associazioni ambientaliste
nell’ultimo ventennio che hanno portato ad interventi legislativi
di settore completamente innovativi rispetto al passato.
Sono
le “formazioni sociali” di cui parla l’articolo 2 della Carta
Costituzionale: ossia quelle forme di aggregazione in cui l’uomo
non è considerato e non agisce come singolo, ma vive con altri
uomini e in relazione con essi sviluppa la propria personalità.
Sono
le cd. “formazioni intermedie”che costituiscono l’anello di congiunzione tra lo Stato e
l’individuo: innumerevoli esse comprendono la famiglia, le comunità
professionali e religiose, i partiti, i sindacati, le associazioni,
riconosciute e non, le fondazioni, le cooperative, le istituzioni.
La
presenza di tali organizzazioni assolve ad una importante funzione:
esse rappresentano l’essenza della società pluralistica,
consentendo da un canto la partecipazione dei cittadini alla vita
collettiva, alla promozione della società ed allo sviluppo
organizzato del Paese e dall’altro valorizzando la dialettica
sociale, culturale e politica.
In
tale contesto, il fenomeno associativo è per sua natura lo
strumento più idoneo a realizzare le istanze di promozione sociale
che giustificano l’interesse dello Stato verso i principi di
partecipazione e di pluralismo. Tale fenomeno trova riscontro negli
enti di cui al titolo II del Libro primo del codice civile, i quali
si identificano in quelle organizzazioni finalizzate al
perseguimento di scopi ideali e non lucrativi.
Il
legislatore del ’42 ha per altro conferito ampio spazio lasciato
alla autonomia negoziale, la quale rappresenta lo strumento con cui
i singoli possono delineare la forma e i contenuti delle singole
aggregazioni compatibilmente con i loro specifici interessi .Le
associazioni, dunque, rivestono un “ruolo sociale” ben preciso
configurando un vero e proprio criterio di adeguamento della società
rispetto alla continua evoluzione degli interessi sociali, cosicché
non è forse errato affermare che l’associazionismo si identifica
nello sviluppo e nella promozione della società civile.
E’ attraverso lo strumento dell’associazione, del
sodalizio, della aggregazione che ciascun individuo prende parte a
quell’attività politico amministrativa che viene tradotta nei
concetti di democrazia partecipativa, di cittadinanza attiva, di
presenza.
In tal
senso, muta il ruolo tradizionale del cittadino tenuto al mero
rispetto delle leggi dello Stato e muta anche il concetto dei suoi
diritti e dei suoi doveri, in quanto egli è attualmente titolare di
un rapporto etico con le istituzioni e con i poteri politici e
amministrativi, in cui non è più amministrato bensì controparte
di una azione di sviluppo nell’interesse comune della collettività.
A
bene vedere, si tratta di una profonda trasformazione non solo del
rapporto del singolo con le Istituzioni, ma anche
dell’atteggiamento di queste ultime nei confronti del singolo.
La
libertà di associazione garantita in Costituzione (articolo 18) e
lo spazio lasciato ai privati di regolare in via pattizia i loro
rapporti (fonte del rapporto associativo è, infatti, un contratto
plurilaterale con comunione di scopo) hanno consentito un forte
sviluppo di tutte le forme associative, le quali hanno acquisito nel
tempo connotati di atipicità, ed hanno assunto nuove forme di
espressione (anche non appariscenti ma) certamente diffuse ed
efficaci, idonee ad alimentare quella che è definita la
“Costituzione materiale dello Stato”. Esse svolgono attività
assistenziali, culturali, di beneficenza, di volontariato e si
muovono attraverso progetti, azioni, campagne informative,
promozione di servizi, convegni, ricerche.
Contemporaneamente,
l’interesse dello Stato si è manifestato nella tendenza ad
ampliare, riconoscere e sollecitare una pluralità di forme e di
presenze associative che contribuiscono alla realizzazione del
principio costituzionale della partecipazione dei cittadini
all'organizzazione del Paese.
L’efficacia
del principio di partecipazione, così inteso, trova conferma nelle
recenti riforme che hanno interessato l’organizzazione dello
Stato-apparato. Tra queste, il principio di sussidiarietà, tradotto
nella riformulazione dell’art. 117 Cost., passaggio da uno
statalismo accentratore nell’esercizio delle funzioni
amministrative al principio di “vicinanza al cittadino”, in cui
il ruolo principale spetta proprio a quelle istituzioni minori e
periferiche che dagli enti locali muovono verso la famiglia e le
comunità cittadine.
Beninteso,
l’attenzione di cui discorriamo è certamente attenzione dello
Stato verso il gruppo, verso quelle collettività organizzate che
cooperano allo sviluppo del Paese, ma è, in ogni caso, attenzione
verso il singolo che mai deve essere spersonalizzato, neutralizzato,
rimanendo in ogni caso la realizzazione delle aspirazioni
individuali l’obiettivo primario da perseguire.
-La legge del 7
/12/2000 n. 383
la
disciplina delle associazioni di promozione sociale, contenuta nella
legge n. 383/2000, costituisce un momento importante
nell’evoluzione sociale e normativa che ha interessato la
Repubblica dell’ultimo ventennio. La normativa dettata dalla legge
n.383 colma un vuoto legislativo a tutela di tutte le associazioni
presenti sul territorio italiano che vengono definite non
riconosciute e di tutte le altre aggregazioni politiche, sociali,
religiose, culturali ed altro. Essa si propone di conferire una
regolamentazione omogenea ad una serie di entità operanti nel mondo
giuridico e sociale, oggetto fino ad ora di normative settoriali e
disorganiche.
Ai
sensi dell’art.2, sono considerate associazioni di promozione
sociale “le associazioni riconosciute e non riconosciute, i
movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti
al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di
associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto
della dignità e libertà degli associati”.
Dunque,
una serie eterogenea di soggettività giuridiche eletta a categoria
unitaria in considerazione di due requisiti comuni: il tipo di
attività esercitata e l’assenza dello scopo di lucro da parte dei
membri che ne fanno parte. Categoria la cui disciplina si affianca a
quella dettata dal Primo Libro del codice civile e dalle leggi
speciali (volontariato, O.N.L.U.S., associazioni con finalità
assistenziali) dettate in relazione a quelle nuove forme di
espressione delle collettività organizzate sovente identificate
come il mondo del non profit.
La
legge in esame si propone di fissare i principi fondamentali e le
norme per la valorizzazione dell'associazionismo nonché di regolare
i rapporti con lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti
locali e gli altri enti pubblici e, a tal fine, il legislatore del
2000 ha attinto a gran parte dei principi sanciti dalla Carta
Costituzionale.
Dalla
lettura del testo normativo (si veda in particolare l’art. 1 il
quale indica le finalità e l’oggetto della legge), non è
difficile riconoscere il principio solidaristico (art. 2), quello di
uguaglianza di cui all’articolo 3, il generale valore di
promozione della cultura e della ricerca scientifica e tecnica
espresso dall’articolo 9, i principi di libertà di associazione e
di riunione di cui agli articoli 17 e 18 Cost., principi, questi
ultimi, che vengono intesi in senso lato, in quanto si estendono a
tutto ciò che non sia negativo per la forma repubblicana del nostro
Paese.
a)Le
ragioni della legge sulle associazioni di promozione sociale.
La
necessità di una legge che dettasse una disciplina omogenea degli
enti di promozione sociale nasce dalla acquisizione di una serie di
considerazioni.
Considerazioni
di ordine sociale.
In
primo luogo, l’impegno dell’associazionismo in un percorso di
crescita della propria autonomia e di sviluppo di una nuova identità
sociale ed istituzionale, che rispecchia il ruolo da esso assunto
nella società. In particolare, è in primo piano l’emersione di
un mondo pressoché sconosciuto alle tecniche legislative e alle
politiche sociali, il non profit che rappresenta una sorta di
motore sommerso della società, particolarmente in grado di
interpretarne i bisogni (specie con riferimento a quelli dei più
deboli) e di dare risposte concrete ad esigenze che sono alla base
della convivenza civile.
Questo
nuovo modo di partecipare alla vita dello Stato si è tradotto in un
percorso rivolto alla ricerca di un ruolo nuovo all’interno della
società.
Momento
significativo di tale cammino evolutivo è stata certamente la
Convenzione dell'associazionismo ed i vari coordinamenti
("Educare e non punire", "Democrazia è
partecipazione", la "Conferenza dei presidenti delle
associazioni del volontariato", "Un nuovo patto
sociale") e, in particolare, il "Forum del terzo
settore".
In
tale sede, l’obiettivo prioritario era quello di attuare una
legislazione per il mondo associativo, che innanzitutto gli
permettesse di sottrarsi all'immagine dell'assistenza protetta, del
volontariato di supplenza, del finanziamento clientelare e che, allo
stesso tempo, liberasse l’azione delle associazioni di promozione
sociale dai limiti presenti nell’assetto legislativo attuale.
Anche
dal punto di vista dell’assetto giuridico istituzionale dello
Stato, è possibile riscontrare una evoluzione in senso
solidaristico.
Nel corso dell’ultimo ventennio, abbiamo assistito,
infatti, alla nascita di un nuovo modello di ripartizione delle
funzioni politiche ed amministrative tra enti rappresentativi di
diversi livelli territoriali di gestione della cosa pubblica nonché
tra enti e iniziativa privata, individuale ed associata. Tale nuovo
modello prende il nome di decentramento amministrativo autarchico,
meglio conosciuto come federalismo amministrativo.
Lo spazio riconosciuto sempre più frequentemente alla
periferia, al particolare, si è manifestato a livello di
incentivazione anche della iniziativa privata, nei settori della
assistenza e della beneficenza e di attivazione dei numerosi
meccanismi di sostegno finanziario e di servizi reali a favore di
soggetti considerati deboli (un esempio sintomatico è certamente la
disciplina dettata dal d.l. n° 460/97 che ha previsto particolari
agevolazioni fiscali e tributarie in favore delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, c.d. O.N.L.U.S.). Contemporaneamente,
si assiste ad una riforma graduale degli schemi del Codice Civile
dettati in materia di associazioni e fondazioni (si pensi alla
abrogazione dell’art. 17 c.c.) .Parallelamente, in sede di
redazione della legge 283/2000, si legge che le associazioni di
promozione sociale possono essere considerate come soggetti di
decentramento attivo delle politiche sociali, in quanto “autrici
di un’azione diretta, certamente importante a livello nazionale,
ma assai più rilevante a livello locale”. Osservazione,
questa, tradotta nel secondo comma, ultima parte, dell’articolo 1
ove si legge che “La presente legge ... stabilisce i principi
cui le regioni e le province autonome debbono attenersi nel
disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le
associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono
uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei
medesimi rapporti”.
Il
legislatore del 2000 ha, quindi, tentato di stabilire alcune regole
certe che orientino il rapporto tra associazionismo ed istituzioni,
sia nelle relazioni nazionali che in quelle locali.
Nonostante
il fermento provocato dalla espansione del fenomeno associativo,
nella legislazione ordinaria si riscontrano delle divergenze con la
disciplina accordata agli enti di utilità sociale. Infatti, il
quadro legislativo vigente in questo settore non presenta una
normativa unitaria delle diverse forme di partecipazione collettiva
alla vita sociale.
Il
primo contrasto si riscontra già nel confronto tra le libertà
riconosciute a livello costituzionale e la disciplina accordata dal
codice civile agli enti del primo libro.
Esso
è, indubbiamente, fondato sullo scarto cronologico esistente tra le
norme della carta fondamentale e quelle del codice civile, il quale
è orientato da una cultura di matrice liberale protesa verso un
modello di sviluppo socio-economico del Paese e, pertanto, attenta
più alle tecniche del mercato e alla logica della proprietà,
piuttosto che alla soddisfazione di istanze solidaristiche e al
perseguimento di scopi di interesse sociale (terzo settore tra
mercato e Stato), considerati, per l’epoca, estranei al diritto
privato, perché di competenza pressoché esclusiva degli enti
pubblici.
Da
una prima lettura del Codice Civile, emerge, infatti, una
classificazione degli enti improntata, da una parte, sulla base
dello scopo in concreto perseguito, cioè di profitto o non di
profitto e, dall’altra, in relazione al possesso o meno della
personalità giuridica. A tale distinzione, corrisponde una
disciplina di netto favore per gli enti aventi scopo di lucro (ossia
di quelli disciplinati dal libro V del codice civile), al fianco di
una normativa imperniata di continui controlli relativamente agli
enti non commerciali, il che si traduceva, secondo molti giuristi,
in una disciplina pesantemente limitativa per gli enti del primo
libro del codice civile.
Al
riguardo, numerose sono state le censure e tra queste, in
particolare, ricordiamo l’asserito contrasto tra le norme del
codice civile, in primis l’art. 17 c.c., con il principio
del pluralismo istituzionale; il loro carattere obsoleto (peraltro
confermato dalla presa di coscienza del legislatore del ’97 che ha
abrogato l’art. 17 c.c e del ’99 che è intervenuto sugli artt.
600 e 786 c.c.); il conferimento di eccessivi poteri all’autorità
amministrativa (peraltro rimasti inesercitati nella pratica).
Inoltre,
la disciplina dettata dal primo libro del codice civile, si è
rivelata per molti aspetti inadeguata rispetto alle esigenze ed alle
caratteristiche specifiche di associazioni, cooperative ed altre
entità inserite nel mondo socio assistenziale. Nessuna norma
infatti prevede, ad esempio, la possibilità di ottenere contribuiti
ed agevolazioni da parte dello Stato; nessuna norma regola la sorte,
il controllo, i diritti e gli oneri che possono scaturire da tale
convenzione. Manca, inoltre, ogni coordinamento che consenta, da una
parte, di mantenere il carattere privato dell’associazione e,
dall’altra, di assicurare allo Stato l’effettivo perseguimento
delle utilità sociali per le quali l’eventuale contributo è
stato conferito.
In
tale contesto, l’esigenza di regolamentazione degli enti non
profit, ritenuti in ogni caso degni di riconoscimento da parte
dello Stato, è stata affrontata in via primaria da alcune regioni,
le quali hanno provveduto attraverso l’emanazione di propri
provvedimenti (a tal proposito, è significativa la legge della
regione Veneto 8 novembre 1983, n. 55).
Viceversa,
a livello nazionale si assiste ad una stratificazione di interventi
legislativi di settore.
Sulla
spinta degli studi comparatistici della dottrina che ha guardato al
fenomeno del non profit, riferendosi all’assetto
legislativo di altri Paesi (specialmente di quelli nord-americani),
la produzione legislativa sviluppatasi a partire dagli anni ’80 si
è caratterizzata per l’introduzione di disposizioni di favore,
cui è sottesa una tendenza di tipo promozionale.
Tra
gli interventi normativi in materia, ricordiamo il caso della
associazione Italia Nostra, destinataria di contributi statali ai
sensi dell’art. 1 della legge n. 42/94 oppure quello delle
associazioni ambientaliste divenute titolari di poteri processuali
ex lege 349/86 e, da ultimo, ex articolo 91 c.p.p. Ancora,
l’emersione di numerose organizzazioni private con compiti
ausiliari delle pubbliche istituzioni (legge 225/92 sulla protezione
civile; legge 162/90 in tema di prevenzione cura e riabilitazione
dei tossicodipendenti; legge 135/90 in materia di interventi urgenti
per la prevenzione e la lotta contro l’A.I.D.S.; legge 104/90,
legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate); la redazione di progetti legge
per determinati settori (ambiente, consumatori, diritti del malato)
nonché di leggi quadro come quella sul volontariato (la numero 266
del 1991). Infine, la disciplina delle fondazioni bancarie; la
normativa in materia di insediamento ed attività dei pubblici
servizi, che prevede procedure semplificate per il rilascio di
autorizzazioni allorché destinatarie siano associazioni di
promozione sociale con finalità assistenziali (legge n° 287/91
art..3 comma 6 lett. e), le o.n.l.u.s. (dl. 460/97).
Tale
propensione verso una nuova forma di Stato sociale (sovente, al
riguardo, l’espressione di welfare mixt state) ha favorito
una tutela in positivo del fenomeno associativo nonché la
promozione della partecipazione e della libertà di associazione ma,
tuttavia, si è espressa attraverso atti sporadici ed occasionali,
che non denotano una visione consolidata di siffatta tutela, ma,
anzi, appaiono come il frutto di una propensione favorevole verso
specifiche associazioni o gruppi, collegati in qualche modo ad
interessi politici di parte.
Non
di rado, è stato osservato che tale tipologia di interventi
legislativi è stata molto spesso causa di effetti negativi
piuttosto che di effetti positivi, in quanto il contributo statale
assicurato a singole associazioni ha determinato il rischio di
indebiti favoritismi e discriminazioni.
L’interessamento
delle Istituzioni verso il mondo del non profit, nel momento
in cui si è concretizzato nella partecipazione sotto forma di
agevolazioni e sovvenzioni di carattere economico, ha prodotto, in
assenza di apposite regolamentazioni, degli effetti perversi, che
sovente si sono rivelati dannosi per la sopravvivenza e la
credibilità delle stesse associazioni di utilità sociale.
Nella
relazione alla legge in esame si legge: “Il proliferare delle
associazioni che con le più varie denominazioni (associazioni di
volontariato, associazioni no profit, eccetera), vengono costituite
per finalità assistenziali a favore dei disabili rende necessario
disciplinare l'attività che esse spesso perseguono di raccolta di
fondi, del cui impiego non rendono alcun conto, ingenerando il
sospetto di richieste illecite e di destinazioni diverse da quelle
dichiarate. Inoltre, in molte località sono state presentate
denunce per tali abusi, che configurano il reato di truffa in quanto
i sottoscrittori delle offerte di somme di denaro sono indotti in
errore circa la loro effettiva devoluzione”.
Per
altro, dalla lettura di un’analisi condotta dalla Corte dei Conti.
con riferimento ai due esercizi finanziari 1986 e 1987, emergono
alcune considerazioni considerate fondamentali in cui si osserva che
"i modelli e le scelte che andranno ad essere adottate in
sede legislativa ... dovranno tener conto dell'esigenza di
introdurre regole intese alla crescita culturale più autentica
della società; regole che, nel rispetto delle libertà
pluralistiche, pongano anche limiti alla formazione degli
innumerevoli rivoli di denaro pubblico, talvolta di entità
assolutamente irrisoria, che vengono fatti affluire, senza
discrimine, a una miriade di soggetti, soprattutto privati, in forme
di contributi, sovvenzioni, premi, aiuti, variamente denominati ...
L'esigenza di ricondurre a controllo anche questo settore della
spesa pubblica sembra evidente e deve tradursi, per essere
soddisfatta, in interventi legislativi di rigore, che pongano quanto
meno i princìpi della effettività delle esigenze per l'erogazione
delle sovvenzioni e l'obbligo di dimostrarle; del riscontro del buon
esito delle erogazioni prima di dar corso alle successive; della
rispondenza a linee programmatiche ben precise
dell'amministrazione".
Inoltre,
in tema di rapporti tra i contribuenti ed il fisco, si può
rilevare, anche con riferimento ad un sondaggio Corriere-Doxa che ha
cercato di fare il punto sugli atteggiamenti degli italiani di
fronte al fisco, che “a differenza dagli anni Settanta, in cui
il rapporto di antagonismo fiscale era di tipo tradizionale, in
questo ultimo ventennio si è sviluppato un antagonismo di tipo
nuovo, diffuso soprattutto in quei settori in cui si avverte
maggiormente il deterioramento del saldo costi-benefìci”.
Vi
è, dunque, la constatazione della diminuzione del principio di
potenziamento di solidarietà su cui poteva contare il sistema
fiscale italiano.
Per
tali ragioni, si è profilata la necessità di definire un quadro di
riferimento delle possibili fonti di collaborazione tra questi
soggetti e le istituzioni pubbliche, anche al fine di scongiurare il
pericolo di indebite percezioni di capitali da parte di organismi
che in concreto non svolgono le attività dichiarate.
Struttura
della legge n. 383 / 2000
- Nozione ed ambito dell’intervento normativo.
Con
gli articoli 2 e 3 si definiscono le associazioni sociali e si
individuano gli ambiti di attività.
L’art.
2 adotta, al primo comma, una definizione in senso positivo,
indicando quali sono le figure giuridiche considerate dalla
disciplina della legge 383/2000, e, al secondo e terzo comma,
utilizza una definizione in negativo, escludendo dall’ambito di
operatività della legge “i partiti politici, le organizzazioni
sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni
professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità
la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati”
ed escludendo, altresì, i circoli privati e tutte le
associazioni nelle quali vi è una qualche selezione (il legislatore
preferisce adottare il termine “discriminazione”) in relazione
all’ammissione o al diritto di trasferimento delle quote ovvero vi
è un qualche collegamento tra la partecipazione alla associazione e
la titolarità di quote o di azioni di natura patrimoniale, in
pratica, un qualsiasi collegamento ad interessi di tipo economico.
In
primo luogo, può affermarsi che il termine “associazioni”
adottato dal legislatore del 2000 non serve ad identificare gli enti
di cui alla legge 383 con quelli di cui al codice civile, ma ha
connotazioni più ampie e ci consente, più semplicemente, di
includere, nell’ambito di operatività della legge in esame,
esclusivamente gli enti in cui prevale l’elemento personalistico,
restando al di fuori di tale ambito gli enti a carattere
fondazionale (in cui cioè prevale l’elemento patrimoniale).
Inoltre,
il primo comma dell’art. 2 l. 283/00, nell’elencare le
fattispecie costituenti “associazioni di promozione sociale”,
adotta un criterio di massima ispirato alla neutralità delle forme
giuridiche: il tipo di attività esercitato, infatti, presuppone una
organizzazione che non necessariamente deve rivestire una
determinata forma precostituita (tipizzata) dal legislatore, potendo
assumere qualsiasi veste, sia quella di associazione riconosciuta
che non riconosciuta, sia quella della cooperativa che quella del
comitato.
L’opzione
legislativa, evidentemente, ha tenuto conto delle esigenze di libertà
del gruppo nella scelta della struttura più idonea a perseguire le
singole finalità istituzionali, in relazione alle variabili
presentate, di volta in volta, dalle circostanze concrete, siano
esse territoriali, ambientali, culturali, sociali, economiche.
Tale
discrezionalità è, tuttavia, soggetta al limite della compatibilità
con lo scopo solidaristico e con l’assenza di finalità lucrative
e, al contempo, con i limiti rappresentati dai requisiti necessari
che devono essere presenti nell’atto costitutivo e nello statuto,
tra cui la forma scritta, la gratuità delle prestazioni espletate,
la democraticità della struttura.
In
particolare, l’ambito operativo delle associazioni di promozione
sociale è particolarmente delineato dalle attività concretamente
poste in essere, che sono quelle finalizzate alla promozione
politica, sociale e civile della popolazione; allo sviluppo della
personalità umana; alla pratica della solidarietà; alla rimozione
degli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei
cittadini; alla promozione delle pari opportunità; alla tutela e
valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale; alla
crescita dell'istruzione e dell'educazione permanente; allo sviluppo
del turismo sociale; alla diffusione della pratica sportiva.
In
questo ambito, rientrano, tra le altre, quelle associazioni che
svolgono la propria attività al fine della prevenzione e cura di
specifiche malattie, quali la sclerosi multipla (riconosciuta
malattia sociale nel 1988) ed altre similari.
D'altra
parte, è stato osservato che, nel quadro dell'attuale assetto
organizzativo dei poteri pubblici, un posto di rilievo spetta ai
problemi sanitari, nel senso più ampio del termine. Al riguardo, è
da tenere presente quanto il nostro legislatore ha disciplinato in
tema di sanità: l'articolo 32 della Costituzione recita: "La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizioni di legge. La legge non
può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana".
Del
resto, anche il concetto di salute pubblica è mutato: al momento,
si intende un concetto più ampio, non più soltanto la prevenzione
e la cura di determinate malattie, ma altresì i problemi
dell'inquinamento, i problemi morali della salute pubblica o,
infine, quelli della ricerca scientifica.
In
tale contesto, si inserisce quindi l'esigenza che le iniziative
sociali poste in essere da enti e associazioni legalmente
riconosciuti siano da ricollegare ai servizi sociali (articoli 27 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616) e vengano coordinati a quelli sanitari.
I
Caratteri delle associazioni di promozione sociale:
a)
Atto costitutivo e autonomia negoziale.
b)
La capacità immobiliare delle associazioni di promozione sociale
prive della personalità giuridica.
c)
La rappresentanza
processuale delle associazioni di promozione sociale.
L'art.
6, comma primo, della legge n. 383/2000 prevede le forme della
rappresentanza legale dell'associazione e dispone che “le
associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono
rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto,
è conferita la rappresentanza legale”.
La
norma presenta una anomalia.
Se,
infatti, si guarda al codice civile, si riscontrano regole
differenti in tema di capacità processuale di associazioni
riconosciute e non, mentre ai sensi dell’art. 6 è fissata una
disciplina unitaria per entrambe le categorie di soggetti.
In particolare, per le associazioni riconosciute, l’art.
33 cpv. c.c prevede che esse sono tenute a rendere pubblici con
il mezzo della registrazione “il nome e il cognome degli
amministratori, con indicazione di coloro ai quali è conferita la
rappresentanza”, mentre, in tema di associazioni non
riconosciute, il secondo comma dell’art. 36 cod. civ. dispone che
le stesse “possono stare in giudizio nella persona di coloro ai
quali, sulla base degli accordi degli associati, è conferita
la presidenza e la direzione”.
La
diversità di disciplina è collegata, dalla dottrina, alla assenza,
per gli enti di fatto, di un sistema di pubblicità corrispondente a
quello vigente per le persone giuridiche. Pertanto, mentre per
queste ultime i terzi, attori o convenuti in giudizio, sono posti
nella condizione di sapere a chi spetti la rappresentanza
processuale dell’associazione, attraverso la semplice visione
degli atti della associazione che sono iscritti nel pubblico
registro delle persone giuridiche, negli enti di fatto, occorrerà
ricercare, in concreto, quali siano i legali rappresentanti
dell’ente.
Per
tali enti, infatti, opera il “criterio della inerenza” alla
carica di presidente (o dirigente), conferita secondo le
deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione,
regolarmente inserite nei relativi verbali, anche senza il rispetto
delle forme di pubblicità previste dall’art. 34 c.c. per le
persone giuridiche. Conseguentemente, se il terzo vuole accertare
quali siano i poteri della persona con cui interagisce e verificarne
l’eventuale legittimazione a rappresentare l’ente in sede
processuale, dovrà chiedere la giustificazione dei poteri secondo
le regole della rappresentanza (art. 1393 cod. civ.).
Peraltro, il riferimento ai soggetti investiti della massima
carica associativa non fa altro che recepire quanto accade di regola
nella prassi delle associazioni, ove si attribuisce agli organi di
direzione anche la rappresentanza legale (processuale e negoziale)
dell’ente. Si tratta di una norma ritenuta derogabile dagli
accordi degli associati, i quali ben potranno conferire ad altri
soggetti la capacità di rappresentare l’ente in giudizio.
Come
è possibile notare, il legislatore ha lasciato un ampio margine di
libertà all’autonomia negoziale degli associati (sempre che venga
espletata nell’ambito degli interessi meritevoli di tutela secondo
l’ordinamento giuridico) che risulta, invece, compresso nella
disciplina di cui all’art. 6, comma I, legge 383/2000.
Quest’ultima norma, infatti, detta un regime unitario per le
associazioni di promozione sociale, sia che abbiano la forma della
persona giuridica sia che rivestano quella dell’ente non
riconosciuto, ed estende, anche alle organizzazioni prive di
personalità giuridica, il criterio di attribuzione della
rappresentanza legale ai soggetti predeterminati nello statuto.
Probabilmente, la ratio della norma deve riscontrarsi nella
esigenza di maggiore certezza e garanzia, determinata dal tenore
degli interessi sottesi alla esistenza degli enti di utilità
sociale, il che ha indotto il legislatore a definire con chiarezza
le modalità attraverso le quali tali enti possono esercitare la
loro capacità processuale, anche quando siano privi del
riconoscimento.
Al
riguardo, giova ricordare che, con tale opzione normativa, trova
ulteriore conferma l’orientamento dottrinario e giurisprudenziale
che ravvisa, anche nelle associazioni non riconosciute (come per le
persone giuridiche), l’esistenza di un rapporto di immedesimazione
organica tra l’ente e le persone preposte ai suoi organi (sul
punto, giova ricordare che la opposta opinione della dottrina e
della giurisprudenza tradizionali tendeva a qualificare diversamente
il rapporto tra ente e persone preposte agli organi associativi, a
seconda che si trattasse di persone giuridiche, per le quali si
parlava di rapporto di immedesimazione organica, oppure di persone
non giuridiche, ove si configurava un rapporto di rappresentanza o
di mandato, con ciò negando la sussistenza di una completa
autonomia e di una piena capacità giuridica e processuale di tale
ultima categoria).
d)
Il sistema delle responsabilità.
Il
secondo comma dell’articolo 6 l. cit. regola il rapporto esterno
delle associazioni di promozione sociale, statuendo che: “Per
le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano
l’associazione di promozione sociale, i terzi creditori devono far
valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione medesima e,
solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle
persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”.
Da
una prima lettura di tale disposizione, si ricava che, per i debiti
dell’associazione di promozione sociale, l’ente risponde con il
suo patrimonio ex art. 2740 c.c. e, a tale responsabilità, si
aggiunge, quale ulteriore garanzia a favore dei terzi, la
responsabilità patrimoniale di coloro che hanno agito in nome e per
conto dell’ente.
Questi
ultimi, sono titolari di una responsabilità solidale. Responsabilità
solidale significa che chi ha agito in nome e per conto dell’ente
è tenuto a rispondere per l’intero dei debiti assunti, senza
possibilità di frazionamento del debito tra l’obbligato e
l’ente o tra l’obbligato chiamato ad adempiere e gli altri
obbligati. La solidarietà, peraltro, avvince tra loro le persone
responsabili ex art. 6 e ciascuno di questi soggetti con l’ente.
In
particolare, tale ipotesi di responsabilità ha, per espressa
disposizione normativa, il carattere della sussidiarietà, opera cioè,
a favore di chi ha agito, il beneficio della preventiva escussione
(c.d. “beneficium excussionis”) del patrimonio
dell’ente.
Il
beneficio di escussione è previsto in materia di fideiussione e di
società (semplice e in nome collettivo) e può essere fatto valere
dal garante mediante eccezione da opporre al creditore esecutante.
Esso deve essere espressamente previsto con apposita pattuizione,
nel caso della fideiussione convenzionale (art. 1944 c.c.), mentre
ha carattere legale nel caso delle società di persone (art. 2268 e
2304 c.c.).
Sembra,
pertanto, che, con l’art. 6 della legge 383/00, il legislatore
abbia inteso introdurre una ipotesi legale di beneficium
excussionis.
Occorre,
tuttavia, comprendere quale sia l’ambito di operatività di detta
previsione legislativa, atteso che, come è stato già rilevato, le
associazioni di promozione sociale possono assumere,
indifferentemente, la forma della associazione riconosciuta, quella
dell’ente non riconosciuto e quella della cooperativa, per le
quali operano regimi di responsabilità differenziati, che non
risultano dalla lettura dell’art. 6 l. cit.
Infatti,
il legislatore del 2000 effettua una assoluta equiparazione tra le
tre categorie, con la conseguenza che l’interprete, che si trovi a
decidere di una controversia concernente il rapporto tra una
associazione di promozione sociale e i terzi, si troverà a dirimere
il dilemma tra l’applicazione della differente disciplina prevista
per ciascuna figura dal codice civile oppure il dovere di ignorare
le differenze strutturali ed organizzative di ciascun tipo ed optare
esclusivamente per la normativa speciale dettata dalla legge 383,
che estenderebbe, a tutte le ipotesi di associazioni di promozione
sociale, la responsabilità solidale e sussidiaria di chi ha agito
in nome e per conto dell’ente.
Allo
stato, tuttavia, risulta poco agevole superare con un’unica norma
le differenze che sussistono tra le varie figure richiamate dalla
legge 383.
Per quanto riguarda gli
enti del primo libro del codice civile, occorre precisare che, senz’altro, la giurisprudenza e la
dottrina fanno una costante applicazione, in via analogica, agli
enti di fatto, della disciplina dettata per le persone giuridiche;
il che ha sostanzialmente eroso le differenze tra i due tipi di
associazioni.
La
distinzione tra le une e le altre entità associative è,
tuttavia,non solo, tuttora mantenuta ferma proprio in relazione al
profilo patrimoniale o del rapporto con i terzi, ma è, anche,
tutt’altro che trascurabile.
Come
è noto, la presenza o meno della personalità giuridica (conseguita
attraverso il riconoscimento concesso con decreto del Presidente
della Repubblica o del prefetto nei casi di delega governativa)
implica un diverso regime patrimoniale dell’ente che, se
riconosciuto, gode di autonomia patrimoniale perfetta, se non
riconosciuto ha una autonomia patrimoniale “imperfetta”.
L’autonomia
patrimoniale perfetta dà luogo alla separazione assoluta del
patrimonio dell’ente da quello dei partecipanti
all’associazione, così che il patrimonio di ogni associato è
insensibile ai debiti dell’ente e viceversa (si ha, quindi, una
indifferenza reciproca tra i due patrimoni).
Diversamente,
l’autonomia imperfetta non implica la netta separazione tra i due
patrimoni, in quanto, pur esistendo un fondo comune
dell’associazione (con cui l’ente gestisce verso l’esterno le
proprie attività e che rappresenta, per i creditori, la garanzia
patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. sulla quale essi possono far
valere i loro diritti), sono, inoltre, considerati responsabili,
solidalmente e personalmente con i propri beni, anche coloro che
hanno agito in nome e per conto dell’ente.
Se
si confronta l’art. 6 della legge 383/00 con la disciplina dettata
dal codice civile in tema di associazioni riconosciute, si può
notare una alterazione del sistema così come delineato dal codice
del 1942.
Infatti,
per le associazioni riconosciute, il codice civile stabilisce una
totale indifferenza degli associati rispetto all’ente di cui fanno
parte, in quanto questo è un soggetto di pieno diritto, dotato di
propri ed autonomi poteri, diritti ed obblighi nonché di una
propria capacità giuridica. E’, pertanto, un soggetto di diritto
a tutti gli effetti e, in quanto tale ha una propria rilevanza
esterna, che nulla ha a che vedere con quella delle persone che ne
fanno parte.
Non
si può, pertanto, sostenere, che i membri di un’associazione
dotata di personalità giuridica possano essere chiamati a
rispondere, in via solidale, benché sussidiaria, dei debiti
dell’ente, trattandosi di due soggetti assolutamente distinti.
Anche per quanto riguarda gli amministratori della persona
giuridica, la responsabilità ex art. 18 cod. civ. non può,
assolutamente, essere assimilata a quella di cui all’art. 6 legge
383/00.
Ai
sensi dell’art. 18 c.c., si configura una responsabilità
derivante da un rapporto a carattere contrattuale (in particolare,
un mandato) tra l’ente e i suoi amministratori, che deve essere
adempiuto con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710
c.c.) e che ha carattere interno, concernendo l’ente e le persone
preposte all’amministrazione e rappresentanza dell’ente.
Viceversa,
nei rapporti esterni, l’attività degli amministratori è da
imputare direttamente ed esclusivamente all’ente, in virtù di
quel rapporto di immedesimazione organica, unanimemente riconosciuto
da dottrina e giurisprudenza, a mezzo del quale l’ente esprime la
sua volontà ed agisce nel campo delle attività concrete, in altre
parole, vive nel mondo giuridico come un vero e proprio soggetto di
diritto.
Spostando
nuovamente l’attenzione sul II comma dell’art. 6 l. 383/2000,
viene dunque da chiedersi di quale responsabilità sussidiaria debba
mai parlarsi nel caso in cui l’ente di utilità sociale acquisti
il riconoscimento della personalità giuridica.
Per
le associazioni non riconosciute, la norma di riferimento è
l’art. 38 cod. civ. che stabilisce: “Per le obbligazioni
assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi
possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle
obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le
persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”.
Il
confronto con l’art. 6 della legge
n° 383 rivela maggiori affinità strutturali.
Responsabilità
personale significa che il soggetto che ha agito è responsabile
verso i terzi con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740).
Responsabilità solidale, come già detto, significa che ogni
debitore è obbligato ad eseguire per intero la prestazione dovuta
al creditore.
Per
quanto riguarda l’individuazione dei soggetti tenuti a
rispondere delle obbligazioni assunte dall’associazione non
riconosciuta, è stato sostenuto, da parte di alcuni giuristi, che
l’art. 38 c.c. coinvolga tutti gli amministratori, anche se non
abbiano agito spendendo il nome dell’associazione (criterio della
inerenza).
Si
tratterebbe, pertanto, di una forma generale di responsabilità, che
ha lo scopo di responsabilizzare tutti i soggetti che in qualche
modo impersonificano l’ente.
Di
contrario avviso è, tuttavia, quella opinione dottrinale che
interpreta in senso letterale il testo dell’art. 38 c.c., a norma
del quale emerge che la responsabilità debba essere limitata
esclusivamente a coloro che hanno effettivamente agito in nome e per
conto dell’associazione.
Si
ritiene che tale norma sia stata posta a fondamento, da un lato,
della tutela dei terzi e, dall’altro, della tutela dei singoli
membri del sodalizio. I terzi, infatti, non sono messi in grado di
conoscere la reale consistenza del fondo comune o i nomi degli
amministratori, non essendo l’atto costitutivo e lo statuto
soggetti a particolari oneri di pubblicità. Pertanto, la
responsabilità personale e solidale delle persone con le quali si
è contrattato rappresenta un vero e proprio strumento di garanzia
per i terzi.
E’
opinione della dottrina e della giurisprudenza prevalenti che questa
responsabilità debba essere interpretata come una fideiussione
legale, per cui il creditore, per il soddisfacimento del suo
credito, può indifferentemente rivolgersi all’associazione ovvero
pretendere il pagamento direttamente da chi ha agito per essa.
Applicando
analogicamente le norme dettate in tema di fideiussione (art. 1944
c.c.), sarà peraltro possibile per le parti pattuire il beneficium
excussionis, che permetta, a colui che sia convenuto per il
pagamento del debito dell’associazione, di pretendere dal
creditore la preventiva escussione dei beni del fondo comune.
Trattandosi
di una ipotesi responsabilità solidale dal lato passivo, vige la
presunzione di solidarietà, per cui l’eventuale beneficio di
escussione dovrà necessariamente essere previsto in maniera
espressa dalle parti (art. 1294 cod. civ.), potendo, altrimenti, il
creditore agire indifferentemente sul fondo comune o sul patrimonio
del rappresentante dell’ente. Sarà, infine, azionabile il diritto
di regresso da parte del rappresentante che abbia pagato i debiti
dell’ente.
Secondo
un’altra opinione dottrinaria, tuttavia, il carattere sussidiario
della responsabilità di coloro che hanno agito per conto
dell’ente deve essere ricavato applicando analogicamente alla
fattispecie l’art. 2268 c.c , con la conseguenza che la
sussidiarietà sarà in re ipsa. Cosicché, il creditore ben
potrà agire direttamente contro l’agente, ma questi potrà in
ogni caso chiedere la preventiva escussione dei beni dell’ente,
incombendo, tuttavia, su di lui, l’onere di provare l’esistenza
di tali beni affinché l’attore possa agevolmente soddisfare il
suo diritto.
Sembra che
quest’ultima ipotesi sia quella descritta dall’art. 6 della
legge sulle associazioni di promozione sociale.
Per l’effetto di tale disposizione, infatti, i creditori
dell’associazione di promozione sociale (non riconosciuta)
dovranno necessariamente aggredire prima il patrimonio sociale e,
solo in un momento successivo, in caso di incapienza di questo,
potranno attaccare i beni delle persone che agirono in nome e per
conto dell’ente. Né a tal fine è richiesta la preventiva
pattuizione del “beneficium excussionis”.
L’opzione
legislativa, per altro, induce ad un’ulteriore affermazione: nei
rapporti esterni degli enti di fatto previsti nel primo libro del
codice civile è preferibile aderire alla tesi che applica
analogicamente la disciplina di cui all’art. 2268 c.c., in quanto
aderisce maggiormente ai dati che ci derivano dal sistema.
Discende
da ciò il seguente corollario applicativo: i creditori di
un’associazione non riconosciuta, nell’azionare i propri
diritti, potranno espropriare i beni delle persone responsabili per
l’ente solo dopo l’infruttuosa esecuzione del fondo comune,
essendo ad essi opponibile in ogni caso un beneficio legale di
escussione.
Un
discorso a parte deve essere fatto per l’ipotesi in cui l’ente
di promozione sociale assuma la veste della società cooperativa,
per la quale il codice civile detta un regime differenziato, in
ragione dello scopo non lucrativo perseguito da questi soggetti
giuridici che pur svolgono attività di natura economica.
Sul
piano della responsabilità, le cooperative possono essere a
responsabilità illimitata o a responsabilità limitata.
Gli artt. 2513 e 2541 cod. civ. prevedono, com’è noto,
due ipotesi tipiche di responsabilità sussidiaria.
Nel
primo caso, fermo restando che la società risponde, in via
principale, con il suo patrimonio, i soci possono essere chiamati a
rispondere nei confronti dei creditori, solidalmente e
illimitatamente, ma nei soli casi indicati dalla norma, e cioè in
caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento.
Nel
secondo caso, per le obbligazioni sociali, risponde esclusivamente
la società con il suo patrimonio. L’atto costitutivo può,
peraltro, stabilire che, in caso di liquidazione coatta
amministrativa o di fallimento della società, ciascun socio
risponde sussidiariamente e solidalmente. Ma, anche in questo caso,
il legislatore ha previsto un limite al regime di responsabilità,
consistente nella determinazione di un ammontare prestabilito della
entità della responsabilità (e cioè di una somma multipla della
propria quota) e nel limite proporzionale alla parte di ciascuno
nelle perdite.
Pertanto,
negli enti di mutualità sociale, la sussidiarietà è espressamente
regolamentata dal legislatore, cosicché null’altro vi sarebbe da
aggiungere anche alla luce dell’art. 6 della legge 383/2000.
L’ambito
applicativo dell’art. 6 L. 383/00 ha, in conclusione, una portata
molto meno ampia di quella che inizialmente poteva sembrare: si
tratta di una norma apposita per le associazioni di promozione
sociale prive di personalità giuridica, per le quali viene
specificato il carattere sussidiario della responsabilità di coloro
che agirono per l’ente, carattere che non emergeva chiaramente
dall’art. 38 c.c.
-
Decreto n. 471/2001- rapporto tra disciplina generale e disciplina
speciale: difficoltà di coordinamento.
Dall’analisi
della legge sugli enti di promozione sociale, è possibile notare
come il legislatore, nell’aggiungere un nuovo tassello al percorso
volto a riconoscere dignità a tale tipologia di organismi, sia
stato ispirato da un particolare intento promozionale nei confronti
di detti organismi, intento che è, del resto, riscontrabile anche
in altri esempi normativi.
A ciò si
aggiunga l’esigenza di conferire un assetto organico alla materia.
Questa esigenza, tuttavia, secondo i primi commentatori della L.
383/2000, non è stata adeguatamente soddisfatta.
Ciò che
si critica, infatti, è l’assoluta mancanza di coordinamento con
la disciplina generale del codice civile, il quale resta tuttora
legato alla antica dicotomia tra persone giuridiche ed enti di
fatto, enti con scopo di lucro ed enti a carattere ideale, dicotomia
alla quale si contrappone l’esistenza, riconosciuta, disciplinata
e regolata con legge ordinaria, di enti a carattere ideale ma
abilitati allo svolgimento di attività economiche ed enti privi di
personalità giuridica ma capaci di acquistare beni, di ottenere
sovvenzioni da parte dello Stato, di costituirsi in giudizio e
rispondere verso i terzi in maniera non molto dissimile da
cooperative ed associazioni riconosciute.
Dunque,
coesistenza di due sistemi normativi, per molti aspetti
incompatibili, che obbliga l’interprete a verificare se gli stessi
si escludono reciprocamente, nel senso che l’applicazione
dell’uno preclude l’applicazione dell’altro, ovvero se vi sia
uno spazio normativo comune, con consequenziale problema di
sovrapposizione e coordinamento.
Certamente,
nessuna difficoltà ermeneutica si incontra nel caso in cui non vi
sia coincidenza di presupposti tra le normative a confronto; ma,
senz’altro, delicati problemi interpretativi si pongono allorché
ricorrano tutti i presupposti di entrambe le discipline.
In proposito, nei capitoli
precedenti, si è fatto riferimento alla questione relativa alla
capacità di effettuare acquisti a titolo oneroso delle associazioni
di promozione sociale prive di personalità giuridica; ovvero al
regime di rappresentanza o a quello di responsabilità per i debiti
dell’ente; ma la casistica è, indubbiamente, in grado di
comprendere una serie indefinita di ipotesi pratiche.
Orbene,
in mancanza di una più incisiva novella del macrosistema
codicistico -peraltro auspicata da tempo dalla dottrina più recente
- sembra che, allo stato, il contrasto debba essere risolto caso per
caso: cercando di comprendere la ratio sottesa alle parole adoperate
dal legislatore - che appare propendere verso una promozione degli
enti di utilità sociale - con la conseguenza che l’applicazione
della norma di carattere speciale, in conformità con il principio
lex specialis derogat legi generali, dovrà essere subordinata al
previo accertamento di tale ratio e delle concrete conseguenze che
la generalizzazione della regola speciale, applicata a tutte le
forme adottate dai privati per il perseguimento dei fini di utilità
sociale, possa implicare in ordine all’effettivo raggiungimento di
tali finalità e in termini di concreta utilità per ciascuna entità
associativa.
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