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DIRETTORE RESPONSABILE: MARIO ROMANO |
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RIVOLUZIONATA DALLA CONSULTA
L’UDIENZA PRELIMINARE
di MASSIMO TAFFURI
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La recente pronuncia della Consulta
ha inteso esprimere l’incompatibilità del GUP a riproporsi
per rivalutare - per effetto dell’annullamento del decreto di
rinvio - una questione già esaminata e rinviata al giudice
dibattimentale, ponendo - come esito del giudizio preliminare - l’idoneità a pregiudicarne altri . Prima di essere spogliata di quella anemica e
riduttiva attività di solo controllo dell’azione penale del PM,
l’udienza Gup è stata oggetto di una serie di interventi legislativi
che hanno agevolato la Corte nel definire con sentenza la nuova
collocazione dell’udienza stessa. L’attività normativa citata è consistita
nell’approntare un completo quadro probatorio di cui il GUP deve
disporre e il potenziamento dei poteri
riconosciuti alle parti in materia di prove, su cui incide anche la
facoltà di presentare direttamente al giudice elementi di prova. Dunque un’udienza preliminare più complessa
ed articolata che non ha scongiurato, però, un persistente allontanamento
dal “concetto” di udienza analogo a quello dibattimentale. Distanza che non verrà ridotta nemmeno, tra
l’altro, dalla medesima Corte Costituzionale che, a suo tempo, con
sentenza n. 345/2000, si è uniformata
a quella giurisprudenza costituzionale con cui si negava al decreto del GUP la natura di decisione sostanziale sul
contenuto dell’accusa, trattandosi, invece, di decisioni di natura
essenzialmente processuale, finalizzate a dare ingresso al dibattimento o
a impedirlo e si operava, dunque, un
implicito disconoscimento del GUP come giudice passibile
dell’applicazione dell’art. 111, secondo comma, Cost. in relazione
all’incompatibilità. La barriera viene sì abbattuta con la sentenza
della Corte stessa, ma
mutando orientamento : l’udienza preliminare deve essere compresa
nel raggio d’azione dell’istituto dell’incompatibilità,
disciplinato dall’art. 34 c.p.p., consentendoci di raccogliere,
attraverso l’esperienza normativa e la nuova sentenza costituzionale, il
passaggio da una considerazione solo sostanziale ad un riconoscimento
anche formale di un’udienza preliminare come giudizio, il cui giudice è
valutabile ai sensi della norma costituzionale. Una prima riflessione riguarda la ratio di una
tale decisione : al centro di essa troviamo l’estensione
dell’imparzialità del GUP che non deve essere rispettata solo tra il
Giudice che rinvia a giudizio e quello dibattimentale (così come l’art.
34 c.p.p. espressamente prevede), ma anche tra coloro che, avendo
rispettato questo principio normativo si trovino coinvolti a
“rigiudicare” gli stessi imputati per la medesima questione
delittuosa. Potrebbe non essere un dubbio ozioso quello che
nascesse da un’ipotesi di violazione dell’imparzialità nella
situazione in cui , pur rispettando i nuovi orientamenti della Corte
Cost., il Giudice dibattimentale risultasse illegittimo in seguito ad una
rivisitazione del caso delittuoso per cui, sia pur superficialmente, vi è
stata una valutazione nel merito della questione postagli, in rapporto
all’art. 429, primo comma, lett. c) c.p.p., e dunque per esso formatosi
un proprio e iniziale convincimento. Vi è, poi, un secondo rilievo di carattere tecnico-giuridico e cioè di non essere addivenuta la Corte Cost. ad una
pronuncia di incostituzionalità dell’art. 34 c.p.p., che in caso
contrario avrebbe aggiunto una nuova ipotesi attraverso una sentenza
interpretativa additiva: nel caso in esame ci si trova in una via di mezzo
tra una sentenza costituzionale paralegislativa ed un “suggerimento”
della Corte e ciò nel solco
ormai profondo tracciato dalla giurisprudenza costituzionale che, in
numerose circostanze, ha portato ad estendere la portata
dell’art. 34 c.p.p. a situazioni non espressamente contemplate e
dunque aperte a nuove prospettive, per far valere condizioni di
imparzialità ex art. 111 Cost., divenendo – perciò stesso -
possibilista sulla realizzazione dell’ipotesi avanzata precedentemente.
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