DIRETTORE RESPONSABILE: MARIO ROMANO

 
    

 

 

RIVOLUZIONATA  DALLA

 CONSULTA L’UDIENZA PRELIMINARE

                                             

    di               

  MASSIMO TAFFURI

   

 
 

                                                                                                       

 
     

  La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 8-12/07/2002, ha attribuito all’udienza preliminare una funzione analoga a quella dell’udienza dibattimentale in relazione all’articolo 34 c.p.p.

La recente pronuncia della Consulta  ha inteso esprimere l’incompatibilità del GUP a riproporsi  per rivalutare - per effetto dell’annullamento del decreto di rinvio -  una questione già esaminata e rinviata al giudice dibattimentale, ponendo - come esito del giudizio preliminare -  l’idoneità a pregiudicarne altri .

Prima di essere spogliata di quella anemica e riduttiva attività di solo controllo dell’azione penale del PM, l’udienza Gup è stata oggetto di una serie di interventi legislativi che hanno agevolato la Corte nel definire con sentenza la nuova collocazione dell’udienza stessa.

L’attività normativa citata è consistita nell’approntare un completo quadro probatorio di cui il GUP deve disporre e il potenziamento dei poteri  riconosciuti alle parti in materia di prove, su cui incide anche la facoltà di presentare direttamente al giudice elementi di prova.

Dunque un’udienza preliminare più complessa ed articolata che non ha scongiurato, però, un persistente allontanamento dal “concetto” di udienza analogo a quello dibattimentale.

Distanza che non verrà ridotta nemmeno, tra l’altro, dalla medesima Corte Costituzionale che, a suo tempo, con sentenza n. 345/2000,  si   è uniformata   a quella giurisprudenza costituzionale con cui si negava  al decreto del GUP la natura di decisione sostanziale sul contenuto dell’accusa, trattandosi, invece, di decisioni di natura essenzialmente processuale, finalizzate a dare ingresso al dibattimento o a impedirlo e si operava, dunque,  un implicito disconoscimento del GUP come giudice passibile dell’applicazione dell’art. 111, secondo comma, Cost. in relazione all’incompatibilità.

La barriera viene sì abbattuta con la sentenza della  Corte stessa, ma  mutando orientamento : l’udienza preliminare deve essere compresa nel raggio d’azione dell’istituto dell’incompatibilità, disciplinato dall’art. 34 c.p.p., consentendoci di raccogliere, attraverso l’esperienza normativa e la nuova sentenza costituzionale, il passaggio da una considerazione solo sostanziale ad un riconoscimento anche formale di un’udienza preliminare come giudizio, il cui giudice è valutabile ai sensi della norma costituzionale.

Una prima riflessione riguarda la ratio di una tale decisione : al centro di essa troviamo l’estensione dell’imparzialità del GUP che non deve essere rispettata solo tra il Giudice che rinvia a giudizio e quello dibattimentale (così come l’art. 34 c.p.p. espressamente prevede), ma anche tra coloro che, avendo rispettato questo principio normativo si trovino coinvolti a “rigiudicare” gli stessi imputati per la medesima questione delittuosa.

Potrebbe non essere un dubbio ozioso quello che nascesse da un’ipotesi di violazione dell’imparzialità nella situazione in cui , pur rispettando i nuovi orientamenti della Corte Cost., il Giudice dibattimentale risultasse illegittimo in seguito ad una rivisitazione del caso delittuoso per cui, sia pur superficialmente, vi è stata una valutazione nel merito della questione postagli, in rapporto all’art. 429, primo comma, lett. c) c.p.p., e dunque per esso formatosi un proprio e iniziale convincimento.

Vi è, poi, un secondo  rilievo di carattere tecnico-giuridico  e cioè di non essere addivenuta la Corte Cost. ad una pronuncia di incostituzionalità dell’art. 34 c.p.p., che in caso contrario avrebbe aggiunto una nuova ipotesi attraverso una sentenza interpretativa additiva: nel caso in esame ci si trova in una via di mezzo tra una sentenza costituzionale paralegislativa ed un “suggerimento” della Corte e ciò  nel solco ormai profondo tracciato dalla giurisprudenza costituzionale che, in numerose circostanze, ha portato ad estendere la portata  dell’art. 34 c.p.p. a situazioni non espressamente contemplate e dunque aperte a nuove prospettive, per far valere condizioni di imparzialità ex art. 111 Cost., divenendo – perciò stesso - possibilista sulla realizzazione dell’ipotesi avanzata precedentemente.