maggio 2026
Avvocatura e Magistratura verso il sinergico governo dell' AI
di Enrico Romano
L’intelligenza artificiale rappresenta oggi uno dei principali fattori di trasformazione del sistema giuridico contemporaneo e della professione forense. L’evoluzione tecnologica sta incidendo non soltanto sulle modalità di esercizio dell’attività giudiziale, ma anche sulla funzione consulenziale, preventiva e stragiudiziale dell’avvocato, modificando profondamente il rapporto tra diritto, tecnica e tutela della persona. Il sempre crescente dibattito sull’AI non può essere limitato ai soli profili di efficienza operativa, ma deve necessariamente confrontarsi con i principi costituzionali, con la normativa europea e con il ruolo dell’avvocatura quale presidio di garanzia democratica e di tutela dei diritti fondamentali. L’Unione Europea ha affrontato il tema mediante il Regolamento (UE) 2024/1689 (“AI Act”), primo intervento normativo organico volto a disciplinare i sistemi di intelligenza artificiale secondo un approccio basato sul rischio (“risk based approach”). Come noto, il regolamento classifica i sistemi utilizzati nell’amministrazione della giustizia e nei processi decisionali incidenti sui diritti fondamentali tra quelli “ad alto rischio”, imponendo specifici obblighi di: a) supervisione umana; b) trasparenza algoritmica; c) tracciabilità delle operazioni; d) affidabilità dei dati; e) accountability dei soggetti utilizzatori. La disciplina europea si fonda su un principio essenziale: l’intelligenza artificiale deve mantenere carattere strumentale e ausiliario rispetto alla decisione umana. L’algoritmo non può sostituire il giudizio dell’avvocato o del magistrato, poiché l’esercizio della funzione giurisdizionale implica attività interpretative, valutative e discrezionali incompatibili con una totale automazione decisionale. Tale impostazione appare pienamente coerente con gli artt. 24 e 111 della Costituzione italiana, che tutelano il diritto di difesa e il principio del giusto processo. Anche il legislatore italiano si è mosso nella medesima direzione con la Legge n. 132/2025, che ribadisce il principio antropocentrico nell’utilizzo dell’AI. La normativa stabilisce che l’interpretazione della legge, la valutazione delle prove e l’adozione della decisione giudiziaria restano riservate esclusivamente al magistrato, escludendo qualsiasi forma di automatismo sostitutivo della funzione giurisdizionale. Negli anni ’90 si discuteva di “ giuscibernetica”, intesa come settore di studi volto ad analizzare i rapporti tra sistemi giuridici e modelli cibernetici di regolazione, mediante l’impiego di strumenti logico-matematici e informatici applicati ai processi decisionali del diritto. Tale approccio, sviluppatosi a partire dalle teorie della cibernetica e dei sistemi complessi, ha storicamente perseguito l’obiettivo di descrivere il diritto come sistema di comunicazione e controllo, potenzialmente modellizzabile attraverso schemi algoritmici. Tale problematica è tornata oggi a far discutere con particolare riferimento al tema della c.d. “giustizia predittiva”, ossia l’utilizzo di sistemi algoritmici capaci di elaborare dati giurisprudenziali e prevedere il probabile esito di una controversia. Tali strumenti si fondano su tecniche di machine learning che analizzano grandi quantità di precedenti giurisprudenziali, individuando correlazioni statistiche tra fattispecie concrete, orientamenti interpretativi e decisioni finali. La giustizia predittiva può certamente rappresentare un utile strumento di supporto all’attività forense, consentendo non solo una più rapida individuazione degli orientamenti giurisprudenziali ed una migliore valutazione del rischio processuale ma anche una maggiore prevedibilità delle controversie ed un possibile alleggerimento del carico giudiziario. Nel nostro sistema di civil law, tuttavia, il precedente giurisprudenziale non possiede efficacia vincolante assoluta. La decisione giudiziaria deriva da un’attività ermeneutica complessa che richiede interpretazione della norma, qualificazione giuridica del fatto, bilanciamento di interessi e valutazione discrezionale delle prove. La giurisprudenza italiana e la dottrina prevalente hanno pertanto evidenziato come la prevedibilità algoritmica non possa mai trasformarsi in un “vincolo conformativo” dell’attività del giudice. Il rischio principale risiede nella standardizzazione delle decisioni giudiziarie e nella progressiva riduzione della funzione interpretativa del diritto. L’algoritmo tende infatti a operare secondo logiche statistiche e probabilistiche, mentre il diritto è fondato sulla centralità del caso concreto e sulla tutela individualizzata della persona. Né può trascurarsi il problema dei bias algoritmici: sistemi addestrati su dati incompleti o distorti possono riprodurre discriminazioni e disparità incompatibili con il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3 Cost. L’algoritmo appare neutrale ma, in realtà, incorpora criteri, valori e priorità decisi da qualcuno. Proprio per tale ragione, l’AI Act impone obblighi rigorosi di controllo umano e vieta alcune forme di profilazione predittiva suscettibili di incidere sui diritti fondamentali della persona. Anche il Consiglio Superiore della Magistratura (delibera plenaria dell’8 ottobre 2025 “Raccomandazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia”) ha sottolineato la necessità che gli strumenti di AI conservino una funzione meramente ausiliaria e organizzativa, escludendo ogni automatismo decisionale e ribadendo la centralità della decisione umana ed autonomia del giudice. Anche la magistratura, infatti, è chiamata a un profondo ripensamento del proprio ruolo istituzionale in termini di di rafforzamento della funzione di garanzia e controllo critico sull’uso delle tecnologie di IA . In particolare, il giudice, alla luce dei principi costituzionali, conserva in via esclusiva la titolarità della funzione decisoria, che deve rimanere ancorata ai canoni dell’indipendenza, della motivazione e della valutazione razionale del caso concreto. In tale prospettiva, la magistratura è chiamata a svolgere una duplice funzione. Da un lato, essa deve governare l’impiego dell’intelligenza artificiale quale supporto organizzativo e conoscitivo, valorizzandone le potenzialità in termini di efficienza nella gestione del carico giudiziario, nella ricerca giurisprudenziale e nell’analisi dei dati processuali. Dall’altro lato, essa, al pari dell’avvocatura, assume un ruolo di presidio critico e di filtro dovendo verificare che l’utilizzo di tali sistemi non comprometta i principi del giusto processo, del contraddittorio e dell’effettività della tutela giurisdizionale. Ne deriva che il magistrato non è chiamato soltanto ad applicare la legge al caso concreto, ma anche a garantire che gli strumenti tecnologici eventualmente utilizzati nel processo decisionale siano compatibili con i valori costituzionali fondamentali, in particolare con il principio di uguaglianza sostanziale, il diritto di difesa e la soggezione del giudice soltanto alla legge : la magistratura diviene presidio di equilibrio tra innovazione e garanzie, assicurando che l’intelligenza artificiale rimanga uno strumento al servizio della giurisdizione e non un fattore di condizionamento o automatizzazione della decisione. E’ , pertanto, evidente che l’eventuale ricorso a strumenti di intelligenza artificiale non può mai intaccare la dimensione umana e responsabile della decisione, che resta ancorata alla coscienza del giudice e alla sua indipendenza intellettuale, secondo il principio per cui la giurisdizione non è automatismo ma giudizio. Allo stesso modo la figura dell’avvocato non risulta affatto marginalizzata ; al contrario, la diffusione dell’AI tende a rafforzarne la funzione costituzionale e sociale. La professione forense, infatti, non può essere ridotta alla mera redazione di atti o alla ricerca di precedenti giurisprudenziali. Una parte crescente dell’attività dell’avvocato si sviluppa nella fase consulenziale e stragiudiziale, ambito nel quale la capacità interpretativa, la sensibilità relazionale e la valutazione strategica del caso concreto restano insostituibili. Certamente l’intelligenza artificiale può agevolare l’analisi documentale , la due diligence , la compliance normativa così come la predisposizione di bozze contrattuali e la valutazione preliminare del rischio legale ma la consulenza giuridica implica attività che trascendono la mera elaborazione automatica dei dati. L’avvocato è chiamato a interpretare il diritto in relazione alle peculiarità del caso concreto, a bilanciare interessi contrapposti e a costruire soluzioni conformi non soltanto alla legge, ma anche ai principi di equità, proporzionalità e ragionevolezza. La crescente complessità tecnologica rende inoltre sempre più centrale la funzione preventiva dell’avvocatura. Privati e imprese avranno bisogno di professionisti capaci di: 1) verificare la conformità dei sistemi di AI al GDPR e all’AI Act; 2) valutare i profili di responsabilità civile derivanti dall’utilizzo degli algoritmi; 3)garantire trasparenza e non discriminazione nei processi automatizzati; 4) predisporre modelli di governance tecnologica e compliance digitale. L’avvocato del futuro sarà dunque chiamato a integrare competenze giuridiche, tecnologiche ed etico-costituzionali, assumendo il ruolo di garante di quella che si potrebbe definire “legalità algoritmica” e della tutela dei diritti fondamentali nella società digitale. Accanto ai profili normativi e costituzionali emergono inoltre rilevantissime questioni deontologiche.
L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’attività forense non esonera infatti il professionista dai doveri di competenza, diligenza, lealtà e responsabilità personale previsti dal Codice Deontologico Forense. Al contrario, l’impiego di strumenti algoritmici richiede un livello ancora più elevato di controllo critico e di verifica professionale. Particolare rilievo assume il dovere di informazione nei confronti del cliente. L’avvocato che utilizza sistemi di AI per attività di ricerca, redazione o analisi deve garantire piena trasparenza circa le modalità di trattamento dei dati, i limiti dello strumento tecnologico e i possibili margini di errore dell’elaborazione algoritmica. Tale obbligo discende non soltanto dai principi di correttezza e lealtà professionale, ma anche dal rapporto fiduciario che costituisce il fondamento dell’attività difensiva. La relazione tra avvocato e assistito, infatti, non può essere ridotta a un mero rapporto tecnico-prestazionale. Essa implica affidamento personale, tutela della riservatezza, valutazione prudenziale del rischio e protezione dell’interesse sostanziale del cliente. L’utilizzo acritico dell’AI rischia invece di compromettere proprio quel nucleo fiduciario che caratterizza la funzione costituzionale dell’avvocatura. Negli ultimi anni, la giurisprudenza italiana ha manifestato un orientamento sempre più rigoroso nei confronti dell’uso non controllato dell’intelligenza artificiale da parte dei professionisti legali.
In particolare, diversi provvedimenti hanno censurato la condotta di avvocati che avevano depositato atti contenenti riferimenti giurisprudenziali inesistenti, massime inventate o citazioni normative erronee generate da sistemi di AI generativa senza alcuna verifica preventiva. Tali pronunce evidenziano come l’affidamento passivo all’algoritmo costituisca violazione dei doveri professionali di diligenza e competenza tecnica. Il professionista resta infatti integralmente responsabile del contenuto degli atti sottoscritti e depositati in giudizio, indipendentemente dallo strumento utilizzato per la loro redazione. L’AI non può dunque essere invocata quale causa di esonero dalla responsabilità professionale, anzi l’ “allucinazione algoritmica”, può , per l’appunto, determinare una violazione del dovere di verifica delle fonti ed integrare un’ ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. La giurisprudenza tende, infatti, a valutare con particolare severità l’indicazione di precedenti inesistenti ( dunque non verificati) poiché tale condotta incide direttamente sul corretto esercizio della funzione giurisdizionale e sul dovere di lealtà verso il giudice e le controparti. In alcuni casi, i giudici hanno richiamato espressamente il rischio che l’utilizzo incontrollato di sistemi generativi (capaci di cd “allucinazioni cognitive”) possa compromettere l’affidabilità del processo e alterare il corretto contraddittorio. Ne deriva un principio fondamentale: l’intelligenza artificiale può costituire uno strumento di supporto all’attività dell’avvocato, ma non può mai sostituirne la capacità critica, il controllo professionale e la responsabilità personale.
L’avvocato, anche sotto il profilo deontologico, mantiene sempre il dovere di verificare sia l’esistenza e l’autenticità delle fonti che la correttezza delle citazioni ed anche la pertinenza giuridica dei precedenti e la coerenza logico-argomentativa dell’atto. A ben osservare, l’utilizzo dell’AI richiede una professionalità ancora più qualificata, poiché il rischio non è soltanto l’errore tecnico, ma la progressiva deresponsabilizzazione del professionista rispetto alla propria funzione costituzionale. Sotto tale profilo assume particolare rilievo il principio di sussidiarietà quale chiave di lettura fondamentale per comprendere il rapporto tra AI, professione forense e tutela della persona. L’Avvocatura rappresenta, infatti, una delle principali formazioni sociali attraverso cui si realizza concretamente la protezione dei diritti dell’individuo. L’avvocato non svolge soltanto una funzione tecnica, ma esercita un ruolo di mediazione democratica tra cittadino, mercato e pubblici poteri, garantendo l’effettività del diritto di difesa e l’accesso alla giustizia. L’intelligenza artificiale rischia invece di concentrare il potere decisionale e informativo nelle mani di grandi operatori tecnologici pubblici o privati, creando nuove asimmetrie e nuove forme di dipendenza algoritmica. In assenza di adeguate garanzie, il diritto potrebbe progressivamente trasformarsi in un processo standardizzato e automatizzato governato da logiche economiche e statistiche. Il principio di sussidiarietà impedisce tale deriva, poiché valorizza il ruolo delle professioni intermedie (“corpi intermedi”) e delle comunità sociali come strumenti di protezione della persona contro ogni forma di centralizzazione tecnocratica. In questo quadro, il magistero di Papa Francesco — in particolare nella denuncia di una “economia che esclude” e nella critica alla tecnocrazia — richiamava la necessità di subordinare la logica dell’efficienza alla centralità della persona concreta, ponendo una domanda decisiva : “che tipo di umanità si sta costruendo attraverso l’AI ? Innegabilmente l’intelligenza artificiale introduce una trasformazione profonda in generale in molte strutture decisionali, generando un potenziale spostamento del potere dal livello umano a quello algoritmico. Tale fenomeno può essere interpretato come una sfida al principio di sussidiarietà: se la sussidiarietà implica che le decisioni debbano essere assunte al livello più prossimo alla persona, l’IA rischia di produrre una nuova forma di centralizzazione “opaca”, in cui le decisioni sono formalmente distribuite ma sostanzialmente accentrate nei sistemi di calcolo e nei soggetti che li controllano. Ecco allora che da un punto di vista teologico, ciò può essere letto come una tensione tra libertà umana e tentazione della delega totale: un rischio che Sant’Agostino descriverebbe come perdita dell’ordine dell’amore, in cui ciò che è strumentale (la tecnica) viene elevato a criterio ultimo di giudizio. In questo contesto, il principio di sussidiarietà intanto non rischia di perdere la sua valenza anche giuridico-costituzionale evolutiva, in quanto non si perda di vista che cosa esso impone, (ossia , come si è accennato, la non sostituibilità della decisione umana nelle scelte ad alto impatto etico;la controllabilità delle architetture algoritmiche; la responsabilità giuridica sempre imputabile a soggetti umani; la partecipazione dei corpi intermedi nei processi di governance tecnologica). In particolare, quando decisioni rilevanti vengono affidate agli algoritmi — assunzioni di personale , concessione di credito, sorveglianza, diagnosi, selezione delle informazioni, sicurezza, perfino sentenze predittive — il rischio è che la responsabilità personale si dissolva , il giudizio umano venga deresponsabilizzato e le istituzioni più prossime alla persona/cittadino perdano autonomia. In questo senso, l’avvocato rappresenta un vero e proprio “presidio costituzionale di prossimità”, capace di ricondurre la complessità tecnologica alla dimensione concreta dei diritti umani. Tale impostazione trova significative consonanze anche nella dottrina sociale della Chiesa, nella quale il principio di sussidiarietà occupa una posizione centrale sin dall’enciclica Quadragesimo Anno di Papa Pio XI. Secondo tale concezione, nessuna struttura superiore — pubblica, economica o tecnologica — può sostituirsi indebitamente alla persona o ai corpi intermedi nello svolgimento delle loro funzioni essenziali. Le strutture superiori devono piuttosto sostenere (“subsidium”) l’autonomia e la dignità dei soggetti sociali senza assorbirne le prerogative. Se applicato al rapporto tra AI e professione forense, il principio di sussidiarietà comporta che la tecnologia debba restare strumento al servizio dell’uomo e non trasformarsi in un meccanismo sostitutivo della responsabilità personale, dell’autonomia professionale e della libertà decisionale. La funzione dell’avvocato, proprio perché fondata sulla relazione fiduciaria, sulla tutela della dignità della persona e sulla protezione dei soggetti più deboli, assume una rilevanza ancora maggiore nell’epoca digitale. L’avvocato del futuro sarà quindi chiamato non soltanto a utilizzare strumenti tecnologici avanzati, ma soprattutto a garantire che l’innovazione resti compatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale: centralità della persona, uguaglianza sostanziale, diritto di difesa, solidarietà e dignità umana. La sfida posta dall’intelligenza artificiale non consiste dunque nella sostituzione dell’avvocatura, bensì nella ridefinizione della sua funzione costituzionale all’interno della società tecnologica contemporanea. Quanto più le decisioni saranno influenzate da sistemi automatizzati, tanto più sarà necessario un professionista capace di ricondurre il diritto alla sua dimensione umana, relazionale e costituzionale. In questo senso, l’AI potrà rappresentare una straordinaria opportunità di progresso solo se resterà subordinata alla tutela della persona e ai valori fondamentali dello Stato di diritto. Avvocatura e magistratura sono chiamate a custodire la centralità del ragionamento giuridico come presidio contro ogni deriva di automatizzazione del diritto, garantendo che la tecnologia rimanga uno strumento ausiliario nel solco di una giustizia che, prima ancora che efficiente, deve essere necessariamente umana.
USO RESPONSABILE DELLA TECNOLOGIA: L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
di MARIO ROMANO
La trasformazione digitale, quale fenomeno ormai inarrestabile di progresso, rappresenta un traguardo ambizioso volto ad ottimizzare i più svariati settori della vita dell’uomo (come la medicina, l’economia, i trasporti ecc.) ,assicurando a tutti l’accesso alle risorse digitali che vanno dal più elementare personal computer al più sofisticato robot, portatore di intelligenza artificiale (AI).
E’a quest’ultimo tema che è stato dedicato ampio spazio nel recente B20 (Global Business Forum) svoltosi a Rio de Janeiro il 29 gennaio u.s., per iniziativa della Confederazione Nazionale dell’Industria del Brasile.
Nell’approfondire le molteplici problematiche legate alla Intelligenza artificiale e i vantaggi derivanti dalla sua applicazione, i massimi esperti del settore (da Ricardo Alban a Dan Ioschpe) ,hanno analizzato i diversi livelli di AI, dalla “teorica” a quella ”avanzata”, illustrandone ,con realistico rigore scientifico, sia le luci che le ombre.
In particolare, per quanto attiene alla c.d.” intelligenza teorica” ne è stata evidenziata la capacità di comprendere e riconoscere le emozioni umane fino ad anticiparne i comportamenti, Con essa - hanno spiegato i relatori - un robot, adattandosi al contesto sociale in cui si troverà ad operare, sarà in grado di comunicare con l’uomo in maniera naturale, mettendo, però, a rischio ambiti assai rilevanti, quali quelli relativi alla protezione dei dati personali ed alla sicurezza delle informazioni sensibili.
Ancora più delicato risulta, poi, il problema connesso alla intelligenza artificiale c.d. “avanzata”, ossia ad una intelligenza dotata di una consapevolezza ed una capacità di azione “autonome”, indipendenti, cioè, dalla volontà dell’uomo, per il quale si aprirebbe la prospettiva assai poco rassicurante di non guidare lo strumento da lui stesso creato, ma di esserne, in qualche modo, dominato.
Trattandosi, infatti, di una macchina dotata della capacità di eguagliare le potenzialità del cervello umano, ma composta da parti materiali e algoritmi e perciò stesso priva di “coscienza”, essa si rivela uno strumento privo di canoni etici, portato, quindi, a compiere, oltre ai “servizi” utili, anche azioni e comportamenti configgenti con le leggi e con la morale.
Pur precisando che si tratta di una astratta possibilità di un futuro non prossimo, il Business Forum ha, tuttavia, inteso prudenzialmente lanciare un accorato appello ai governi nazionali di non attendere l’ipotetico verificarsi della paventata degenerazione tecnologica legate alla AI, ma di porre mano, fin da subito, ad una legislazione ad hoc volta a delimitare, ora per allora, lo spazio di movimento dei padroni della “big tech”, tenendo presente – aggiungiamo – il vuoto legislativo che ha caratterizzato l’uso (recius: l’abuso) dei “social” !
A questo punto, a tranquillizzare le preoccupazioni del Forum brasiliano, vale aggiungere che una simile eventualità è stata definitasi pressoché impossibile, da scienziati del calibro di Roberto Cipolla (docente di ingegneria informatica dell’Università di Cambridge) e Fabio De Felice (docente dell’Università Parthenope), nel recente meeting organizzato per iniziativa della Fondazione IPE Business school di Napoli, fiore all’occhiello della ricerca italiana nel campo informatico
E’ da auspicare, dunque, che l’uomo, pur non rinunziando ai benefici di questa rivoluzionaria innovazione, non ceda al delirio di creare una macchina che rischierebbe di trasformarsi in un incontrollabile strumento di distruzione più che di progresso civile